Statuto

 

STATUTO SOCIALE DELL’ U.P.A.H.R  International

 

 

ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita in Bari  con sede sociale e legale in Via provvisoria  Via Brigata Regina 111.

ART. 2 – PERSONALITA’ GIURIDICA

L’U.P.A.H R.International  ha carattere esclusivamente professionale e non ha scopo di lucro.

ART. 3 – SCOPO SOCIALE

Scopi dell’U.P.A.H.R.International  sono:

a) qualificare sempre più la figura e la professione dell’operatore di settore alberghiero ,ristorativo  e dell’accoglienza , dell’ospitalità e del   “Made in Italy” nel mondo;

b) valorizzare e tutelare la professionalità dei propri iscritti, avvalendosi di adeguati strumenti organizzativi, stipulando intese e realizzando iniziative;

c) valorizzare il servizio, l’accoglienza, l’enogastronomia italiana ed i nostri prodotti;

d) svolgere ogni attività atta a promuovere la conoscenza: del servizio, della comunicazione professionale orientata alla vendita e dell’e nogastronomia italiana; in Italia ed all’estero;

e) riunire tutte le figure professionali  alberghiere e ristorative che offrono garanzie di moralità e preparazione professionale;

f) curare direttamente la preparazione e/o l’aggiornamento professionale dei soci incrementando nel contempo la reciproca conoscenza ed amicizia intensificando lo scambio di notizie ed esperienze;

g) creare occasioni d’incontro e di discussione sulle problematiche relative al settore della ristorazione,del made in Italy e dell’ospitalità in genere;

h) collaborare con altre Associazioni, Enti Pubblici, Imprenditori Privati, nell’organizzazione di eventi o iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;

i) promuovere manifestazioni ed iniziative che, di riflesso, interessano la stampa in generale, per divulgare sempre più tra l’opinione pubblica la figura e l’importanza dell’operatore di settore  e delle figure affini,nel contesto dello sviluppo turistico e commerciale;

k) promuovere o porre in essere, anche in collaborazione con terzi, iniziative di aggiornamento e formazione professionale in tutti gli ambiti di settore (inclusi studenti, insegnanti, operatori e imprenditori del settore alberghiero-ristorativo) con particolare attenzione ai Progetti ITS, acquisendo direttamente o in via convenzionale gli accreditamenti necessari;

l) istituire marchi di qualità di settore;

m) istituire un archivio di informazione-segnalazione interna relativa a domanda ed offerta di lavoro nel settore;

n) istituire siti telematici sulle reti informatiche regionali ed inter-regionali.

ART. 4 – AUTONOMIA

L’Associazione è autonoma, laica, indipendente, apolitica ed apartitica.

Tramite i propri organi, studia e segue i problemi sindacali relativi all’attività professionale dei propri soci, formulando proposte ed intervenendo presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

ART. 5 – L’ASSOCIAZIONE HA DURATA ILLIMITATA

ART. 6 – IL PATRIMONIO SOCIALE E’ FORMATO:

a) dal fondo comune iniziale 

b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

c) dai contributi di Enti pubblici ed altre Persone Fisiche e Giuridiche;

d) da eventuali donazioni erogazioni, lasciti;

e) da eventuali acquisti di beni immobili, di tutti gli altri valori di cui

si abbia piena disponibilità. I fondi disponibili del patrimonio possono essere investiti in titoli di Stato e da questo garantiti e depositati presso banche di interesse nazionale e presso istituti di credito

 

3 pubblici e di diritto pubblico.

ART. 7 – CATEGORIE DEI SOCI

Possono essere iscritti all’Associazione tutte le  figure professionali  e produttori agroalimentari , alberghiero e ristorative .

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: Operatori, Sostenitori, Onorari, Fondatori.

 SOCIO ONORARIO

E’ Socio Onorario la persona di chiara fama che, con il suo lustro, contribuisce al prestigio dell’Associazione.

 SOCIO FONDATORE

E’ Socio fondatore chi partecipa alla stesura dello statuto e alla costituzione di fronte a Notaio. Questa categoria di socio sostiene, in parti uguali, le spese notarili per l’atto costitutivo, ma appena possibile sarà rimborsato dalla Presidenza di tutte le spese affrontate;

Il Consiglio Direttivo resterà delegato a creare altre figure di soci simpatizzanti, senza diritto di voto (uomini o donne) ritenuti degni dal Consiglio Direttivo di far parte dell'Associazione.

ART. 8 – AMMISSIONE

La domanda dovrà essere corredata della documentazione concernente l’attività professionale svolta  e di due fotografie formato tessera.

La domanda, compilata e firmata, va presentata al Delegato che ne farà oggetto di discussione alla prima riunione di Delegazione, dopo

il nulla osta e la firma del Delegato, la stessa sarà inviata alla Segreteria Generale la quale, dopo aver verificato l’esattezza delle dichiarazioni, la sottoporrà alla Presidenza per l’accettazione definitiva.

La procedura sarà uguale per tutte le categorie dei soci operatori.

Per il Socio sostenitore, è sufficiente la presentazione della domanda da parte del Delegato alla segreteria generale.

Il Socio Onorario, sarà proposto dal Delegato all’attenzione del Presidente, che deciderà in merito.

 

Le altre categorie di Soci seguiranno lo stesso iter del Socio sostenitore.

Qualora gli interessati all’adesione appartengano a un territorio in cui non è ancora presente una Delegazione, il ruolo della medesima  sarà assunto provvisoriamente dalla Segreteria Generale e la domanda dovrà essere inviata direttamente ad essa.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni ed alle direttive che saranno adottate dai competenti organi direttivi.

I Soci, ad eccezione di quelli onorari, saranno tenuti a corrispondere all’Associazione la quota di iscrizione e la quota sociale annuale, i cui importi sono deliberati dalla Giunta Esecutiva.I Soci che non avranno versato la quota sociale nei tempi stabiliti, saranno considerati morosi ed esclusi dall’Associazione.

Qualsiasi contenzioso riguardante i soci e la vita associativa deve risolversi attraverso le istituzioni interne del sodalizio.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale, o per motivi disciplinari.

L’eventuale recesso dovrà essere comunicato dal Socio a mezzo lettera inviata al Delegato o alla Segreteria Generale o Presidenza. Il Socio recedente non avrà diritto al rimborso della quota annuale già versata e dovrà riconsegnare, qualora ne sia in possesso, tutta la documen tazione o materiale appartenente all’Associazione, tessera e distintivo.

Nel caso di decadenza del Socio per morte, un suo familiare potrà fare richiesta di adesione all’Associazione in qualità di Socio sostenitore.

I motivi disciplinari che possono far perdere la qualifica di Socio sono i seguenti:

a) atti lesivi all’onorabilità di altro Socio, dell’Associazione, dei suoi

dirigenti o della categoria in genere;

b) mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto o dei regola-

menti interni;

c) mancata osservanza delle deliberazioni dell’Assemblea generale,

del Consiglio Direttivo, delle Assemblee di Delegazione.

Il Collegio dei Probiviri esaminerà il caso, convocando il Socio per

dargli la possibilità di difendersi, ed emetterà il verdetto.

Il Socio entro trenta giorni dalla ricezione del verdetto scritto, potrà:

- riparare o rimuovere, se possibile, l’inadempienza;

- presentare ricorso al Consiglio Direttivo.

Il verdetto confermato dal Consiglio Direttivo sarà definitivo e dovrà

essere accettato dal Socio sanzionato il quale, da parte sua, rinuncerà

di impugnarlo innanzi all’Autorità Giudiziaria.

ART. 11 – ORGANI ASSOCIATIVI

L’U.P.A.H.R.International  è retta dai seguenti organi:

a) l’Assemblea dei Soci

b) il Presidente

c) la Giunta Esecutiva

d) il Consiglio Direttivo

e) il Collegio dei Probiviri

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Essa è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto i seguenti soci:

- Socio Operatore

- Socio Fondatore.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria dal

Presidente, o in caso d’impedimento, dal Vice Presidente Vicario,

nella località indicata dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno, una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo - a maggioranza assoluta - ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

La richiesta dovrà indicare l’argomento da discutere che sarà posto all’ordine del giorno dell’Assemblea che sarà convocata dal Presidente entro 60 (sessanta) giorni.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, con preav viso di almeno 30 giorni, mediante lettera semplice o fax o posta elettronica o pubblicazione sull’Organo Ufficiale dell’Associazione.

Nel caso di impossibilità tecnica si procederà alla convocazione mediante pubblicazione dell’avviso in un quotidiano con diffusione nazionale.

L’Assemblea deve intendersi regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

Per il rinnovo delle cariche sociali è ammesso il voto per corrispondenza disciplinato nel regolamento.

Per le altre votazioni non sono ammesse deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso

di suo impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice

dei voti espressi e sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il

diritto di recesso dei singoli Soci.

L’alzata di mano per esprimere l’astensione dal voto è considerata

voto espresso.

All’Assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare il bilancio consuntivo;

b) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione relative alle attività da essa svolte e/o da svolgere nei vari settori di sua competenza;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottopo sto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;

d) eleggere, con voto segreto, tra i Soci Effettivi che abbiano, esclusi i Fondatori e gli iscritti del primo biennio, almeno cinque anni di appartenenza all’Associazione, il Presidente, tre Vice Presidenti, tre membri ed un supplente componenti il Collegio dei Probiviri, tre membri ed uno supplente componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

All’Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, sulla modifica

dello Statuto e sul trasferimento della sede dell’Associazione.

b) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sotto-

posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva.

QUORUM DELIBERATIVI

A) Per l'approvazione delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento dei soci più uno aventi diritti a voto in qualunque forma tale voto sia stato espresso purchè in conformità dello Statuto.

B) Per l'approvazione delle delibere riservate all'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei soci aventi diritto a voto in qualunque forma tale voto sia stato espresso purchè in conformità dello Statuto.

ART. 13 – IL PRESIDENTE

 

11 Figura al di sopra delle parti, garante dello Statuto, dell’Associazione e del suo funzionamento. E’ eletto dall’Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto, con voto segreto.

Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

In caso d’urgenza può esercitare tutti i poteri, salvo ratifica della Giunta Esecutiva, che sarà convocata all’uopo entro 30 giorni. In caso d’impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente Vicario o da altro Vice Presidente scelto in comune accordo tra i tre Vice Presidenti.

La Giunta Esecutiva ed i Collegi dei Revisori e Probiviri, decadranno dal loro mandato nel caso si debba riunire l’Assemblea dei Soci per l’elezione di un nuovo Presidente. Le elezioni saranno indette dal Vice Presidente Vicario.

ART. 14 – LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Tesoriere Generale, dal Segretario Generale, E’ l’organo di governo dell’Associazione.

Alla Giunta spetta dare concreta attuazione alle deliberazioni

dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

E’ validamente costituita con la presenza di cinque dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

Stabilisce l’eventuale rimborso spese concedibile, in base alle disponibilità di cassa, ai membri del Consiglio e di altri organismi per le varie riunioni o missioni.

Può altresì decidere di assumere o nominare dipendenti, impiegati o consulenti esterni, determinandone la retribuzione.

Delibera le quote sociali di ammissione, quelle annuali, le percentuali spettanti alle Delegazioni per il loro funzionamento, i termini e le modalità di pagamento;

La Giunta è convocata dal Presidente e si riunirà ogni qualvolta se ne presenti la necessità con preavviso di almeno 10 giorni.

La sua convocazione può essere richiesta da quattro dei suoi membri ed il Presidente dovrà convocarla entro 30 giorni dalla richiesta.

E’ consentito l’intervento e il voto dei membri per corrispondenza o

tramite le nuove tecnologie.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dalla Giunta Esecutiva e dai Delegati.Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano la vita associativa, seguendo le direttive di massima dell’Assemblea, è convocato dal Presidente con 15 giorni di preavviso e si riunisce almeno tre volte l’anno. E’ consentito l’intervento e il voto dei membri per corrispondenza o tramite le nuove tecnologie.

Esso è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione e delibera a maggioranza semplice.

E’ ammesso l’intervento per delega del Delegato, conferita esclusiva mente ad altro Delegato.

Il Consiglio Direttivo svolge anche i seguenti compiti:

a) sottopone all’attenzione dell’Assemblea tutte le questioni di carattere ordinario e/o straordinario che ritiene opportuno proporre ed esprime il proprio parere su determinati casi sottoposti all’attenzione dai singoli soci;

b) elegge il Tesoriere Generale e il Segretario Generale;

c) delibera il Regolamento dell’Associazione ed i Regolamenti delle

strutture collaterali;

d) Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti può deliberare: di nominare Presidenti Onorari e Vice Presidenti Onorari scelti fra le persone che avendo già rivestito la carica i- stituzionale, meritino tale riconoscimento per la loro attività a favore dell’U.P.A.R.International  e può revocarne la nomina.

ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Eletto con voto segreto dall’Assemblea dei Soci, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri titolari ed uno supplente.

Per l’alta carica conferita, la loro elezione dovrà avvenire con particolare riguardo all’esperienza ed al prestigio personale e professionale.

La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile

con qualsiasi altro incarico all’interno dell’Associazione.

Il Collegio rilascia pareri su ogni questione concernente la moralità e la probità professionale degli iscritti ed ha il compito di intervenire, anche d’ufficio, qualora il comportamento di uno o più soci si ponga in contrasto con lo spirito dell’Associazione e del suo Statuto, appli cando le sanzioni previste nei loro confronti.

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci sono:

a) ammonizione, richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a

non ripeterla;

b) sospensione dalle attività associative per un periodo non inferiore

a tre mesi ma non superiore ad un anno ed immediata rimozione da

ogni eventuale incarico direttivo ricoperto per cinque anni.

Il Socio sanzionato non potrà essere nominato o eletto a cariche direttive per almeno cinque anni.

c) espulsione dall’Associazione: il Socio non avrà diritto al rimborso

della quota annuale già versata e dovrà riconsegnare, qualora ne sia

in possesso, tutta la documentazione o materiale appartenente

all’Associazione, tessera e distintivo.

ART. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Eletto a voto segreto dall’Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri titolari ed uno supplente.

Per l’alta carica conferita, la loro elezione dovrà avvenire con particolare riguardo all’esperienza ed al prestigio personale e professionale.

La qualifica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti può essere ricoperta per un unico mandato ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico all’interno dell’Associazione.

Viene chiamato ad esprimere parere sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza sulla gestione amministrativa della Sede

Nazionale e delle Delegazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni in Materia

 ART.18 – SEGRETARIO GENERALE

Scelto tra i soci  viene eletto dal Consiglio Direttivo, è l’esecutore materiale di tutte le direttive della Giunta e del Presidente dal quale dipenderà direttamente. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, della Giunta e dell’Assemblea dei Soci e li sottopone per l’approvazione prima dello scioglimento della riunione.

Si occuperà del buon funzionamento della Sede Sociale e provvederà all’evasione della posta, il tutto in stretta collaborazione con il Presidente.

ART. 19 – TESORIERE GENERALE

Scelto tra i Soci fondatori e/o Maître Titolari viene eletto dal Consiglio Direttivo, è responsabile unitamente al Presidente dell’andamento contabile/amministrativo ordinario dell’Associazione.

Ha la delega alla firma per le operazioni bancarie.

Terrà i contatti e riscuoterà dalle Delegazioni le quote sociali annuali.

Acquisito il preventivo avallo formale del Presidente, provvede ai rimborsi delle spese e ai pagamenti.

ART. 20 – DELEGATI

La struttura Associativa è divisa in zone denominate “Delegazioni”, ed è stabilita dalla Giunta Esecutiva secondo criteri geografici e turistici su tutto il territorio nazionale e all’estero in base alla residenza dei propri Soci.

La Delegazione è retta da un Delegato eletto ogni quattro anni dalle Assemblee di Delegazione composte dai Soci in regola con il versamento della quota sociale e aventi diritto al voto.

  Per la sua opera si avvarrà di collaboratori scelti nell’ambito dei Soci

appartenenti alla Delegazione.Egli è custode di tutti gli eventuali beni della Delegazione, e, nello svolgere le proprie funzioni, si avvarrà dei fondi che gli saranno

messi a disposizione dall’Associazione. Il Delegato agisce in autonomia, ma nel pieno rispetto delle norme fissate dal Consiglio Direttivo.Per autonomia si intende in particolare la gestione dell’attività organizzativa ed amministrativa, come di seguito indicata:

A ) Attività organizzativa:

- occuparsi di qualsiasi necessità della Delegazione effettuandone comunicazione, presso la Sede Nazionale, ove lo ritenga opportuno;

- comunicare gli elenchi degli iscritti indicando ogni situazione che comprometta il diritto di voto in assemblea;

- ricevere dagli iscritti le quote annuali;

- recuperare eventuali contributi sul territorio;

- organizzare eventi, nell’ambito del territorio della propria Delegazione, in nome della stessa, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale.

B ) Attività amministrativa:

- Al Delegato è fatto divieto di emettere documentazione fiscale a nome della Associazione Nazionale o di utilizzare il Codice Fiscale e/o la Partita Iva della stessa, in quanto le Delegazioni non sono legittimate ad effettuare l’emissione di tali certificazioni;

- deve versare, presso la Sede legale, le quote degli iscritti.

- deve versare, presso la Sede Nazionale, gli incassi dei contributi raccolti sul territorio unitamente alla documentazione contabile;

- Acquisita l’autorizzazione formale del Presidente, il Delegato è responsabile della conduzione degli eventi organizzati a cura della Delegazione. Egli dovrà provvedere a quanto necessario assumendosi l’onere di procedere, per conto della propria Delegazione, agli incassi ed ai pagamenti necessari. Dovrà indicare, sulla documentazione contabile dell’evento, la denominazione della Delegazione e dovrà contabilizzare le entrate e le uscite nella nota cassa della Delegazione;

- il Delegato annualmente ha l’obbligo di redigere il rendiconto al 31 dicembre e di sottoporlo all’approvazione degli iscritti della Delegazione. Tale rendiconto dovrà essere consegnato, entro il 15 di gennaio, presso la Sede legale dell’Associazione.

C ) Il Delegato ha l’obbligo:

- di redigere il libro cassa, il libro Verbali di Delegazione, il libro soci e l'inventario dei beni di Delegazione;

- di detenere ordinatamente tutta la documentazione della Sezione;

- di produrre annualmente, o a richiesta della Sede Nazionale o dei Sindaci del Collegio dei Revisori dell’Associazione, tutta la documentazione e le annotazioni contabili della cassa della propria Delegazione.

Accettato l’incarico, il Delegato risponderà personalmente del pro prio operato sia all’interno dell’Associazione, sia nei confronti di terzi.

Il Delegato può essere eletto in Giunta Esecutiva, non può assumere

altre cariche Statutarie ad eccezione di incarichi specifici e temporanei delegati dalla Giunta Esecutiva.

ART. 20 – STRUTTURE COLLATERALI

In seno all’Associazione sono istituiti:

a) “Club delle Lady” riunisce le simpatizzanti U.P.A.R.International  in stretta parentela con i Soci. Disciplinato da apposito regolamento e con un coordinatore.

 

ART. 21 – DURATA DELLE CARICHE

Possono assumere cariche direttive solamente i soci operatori, dopo cinque anni dall’iscrizione all’Associazione. Tale termine è derogato per i Soci fondatori e iscritti nel primo biennio che possono assumere cariche direttive in situazione di regolare iscrizione. Tutte le cariche sono gratuite, non daranno quindi diritto a compensi. Il mandato è quadriennale, gli eletti potranno ricoprire la carica per due mandati.

Gli eletti (durante il quadriennio) decadranno alla scadenza dello stesso.

ART. 22 – BILANCI E QUOTE SOCIALI

La quota sociale è fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il termine di pagamento della quota annuale è fissato al 31 Marzo di ogni anno, salvo deroghe da parte del Consiglio Direttivo

Al termine di ogni anno solare (comunque entro e non oltre il 15 Gennaio dell’anno solare successivo) i Delegati devono trasmettere i propri bilanci di Delegazione negli appositi moduli predisposti dalla Presidenza.I bilanci annuali delle Delegazioni dovranno chiudere almeno a pareggio, non è consentita la passività, in caso di avanzi di gestione dovranno essere trasferiti alla tesoreria generale, sempre entro il 15 gennaio dell’anno solare successivo. Nell’annualità successiva tali fondi saranno considerati utilizzabili dalla Delegazione di provenienza.Il bilancio consuntivo nazionale viene approvato ogni anno dall’Assemblea dei Soci.

Ciascun esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare.

ART. 23 – PATRIMONIO E FINANZE

I beni mobili ed immobili di cui l’Associazione è proprietaria per acquisto, lasciti e donazioni e tutti gli altri valori di cui si abbia piena disponibilità, costituiscono il patrimonio dell’Associazione. I fondi disponibili del patrimonio possono essere investiti in titoli di Stato e da questo garantiti e depositati presso banche di interesse nazionale e presso istituti di credito pubblici e di diritto pubblico. Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i versamenti volontari degli associati, i contributi pubblici e privati, le donazioni, gli atti di liberalità e lasciti di terzi o associati, e i proventi in ogni modo deri- vati dall’esercizio delle sue attività, costituiscono le entrate disponi- bili per provvedere al conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati .

L’Assemblea stessa designerà uno o più liquidatori i quali, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n° 662, provvederanno alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge dello Stato.

ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o/o l’Associazione e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, compresa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, saranno decise dal Collegio dei Probiviri. Non sono compromettibili le controversie per le quali la legge prevede l’intervento obbliga torio del Pubblico Ministero.

ART. 26 – REGOLAMENTO E NORME FINALI

Il presente Statuto sarà commentato e completato dal regolamento esecutivo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

ART. 27 – NORME TRANSITORIE

I Soci provenienti da Associazioni consorelle saranno iscritti con riconoscimenti analoghi a quelli di provenienza attribuite in seno alle altre Associazioni, se compatibili con lo statuto.

Questi Associati possono essere eletti alle cariche direttive in deroga al dispositivo dei 5 anni di iscrizione contenuto nell’art. 21 del presente Statuto.

ART. 28 – PRIMO MANDATO

Le cariche risultanti nell’ atto costitutivo rappresentano quelle del primo mandato la cui durata, esaurita la fase dello start up e del proselitismo di settore, dovrà essere limitata al tempo necessario per organizzare la prima assemblea elettiva, in ogni caso entro e non oltre due anni dalla costituzione. Solo ed esclusivamente durante il primo mandato, al fine di ottimizzare le opportunità di avviamento, le cariche rimaste scoperte in esito all’atto costitutivo, potranno essere integrate con Nomina provvisoria diretta da parte del Presidente che ha anche potere di revoca delle medesime. Tali nomine e/o revoche dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

ART. 29 – AUTONOMIA DELLE NAZIONI U.P.A.R.International

 

23 In considerazione del particolare e/o potenziale sviluppo di Delegazioni e Soci all’interno delle Nazioni del Mondo, il Consiglio Direttivo può istituire la Nazione Autonoma U.P.A.H.R.International  che ha diritto di eleg-gere il proprio rappresentante che acquisirà la carica di Vice Presidente in seno al Consiglio Direttivo stesso.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto entra in vigore contestualmente all’atto notarile costitutivo e i Regolamenti entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

ART. 31 – ATTIVITA’ VIETATE

Per attività in contrasto si intendono tutte le attività che non rispondono agli scopi sociali dell’U.P.A.H.R.International  e/o le attività che, pur rispondendo a tali scopi sociali, vengono esercitate dal socio a scopo di lucro, singolarmente o insieme ad altri soggetti o organismi, utilizzando immagine e struttura U.P.A.H.R.International senza le necessarie autorizzazioni. Tali attività sono vietate in seno all’Associazione.